Quel titolo - "La Madonna piange sperma" - non sarà bello e neppure elegante, ma, ha ragione la Procura, non può essere punito come un reato. Il motivo è che il nostro codice penale sanziona l´oltraggio al ministro di una confessione, e quello alla persona che la professa. Sanziona perfino l´insulto ad un oggetto di culto. Non condanna però l´offesa ad una entità religiosa. E tale sarebbe appunto la madre di Gesù: un´entità religiosa.Lo ha deciso ieri il giudice per le indagini preliminari Bruno Perla, accogliendo la richiesta di archiviazione del fascicolo nato dal titolo della mostra di vicolo Bolognetti (nella foto una delle organizzatrici), presentata a luglio dal procuratore Enrico Di Nicola in un clima di polemiche infuocate con la Curia bolognese. Ma non solo. Pericolosamente avanzando in un terreno ultraminato, Perla stabilisce pure che «è inammissibile» il ricorso contro l´indicazione della Procura firmato dal deputato di Forza Italia Fabio Garagnani, che a suo tempo aveva denunciato il caso. Garagnani non può essere considerato parte offesa, dice in sostanza il gip. Altrimenti lo sarebbero tutti i credenti dell´intero globo terracqueo. In parole povere il giudice ha applicato alla lettera il codice penale anche, come spiega lui stesso, alla luce della giurisprudenza, che peraltro, in materia «è ferma al 1967. Penso che l´indirizzo del legislatore dell´epoca sia stato quello di punire il gesto palese e non i reati d´opinione e, con tutto il rispetto che la fede religiosa merita, credo la sua sia stata una scelta di civiltà giuridica». Ecco perché gli articoli previsti dal codice penale riguardano «l´offesa indirizzata nei confronti di cose che formano oggetto di culto o sono consacrate al culto, mentre non si applicano se l´offesa è diretta a una entità, come è in questo caso la Madonna: può sembrare paradossale perchè per il credente è più importante l´entità rispetto all´oggetto o alla reliquia che la rappresenta, ma questa è stata la scelta del legislatore».
Tace, ma solo momentaneamente, la Curia. Il vescovo vicario monsignor Ernesto Vecchi rimanda ogni commento a quando «avrò letto le motivazioni delle decisioni del giudice. Per ora di questa cosa non parlo». Per criticare il gip interviene invece la voce autorevolissima del ministro della Cultura del Vaticano monsignor Gianfranco Ravasi: «In verità la dimensione della figura in questione, che è la figura di Maria, appartiene sicuramente all´ orizzonte della cultura cristiana, ma anche all´ orizzonte del sacro in senso stretto. E io credo che l´orizzonte del sacro faccia parte anche di una delle componenti non soltanto della spiritualità, ma anche della cultura…Distinguere sulla base della divinità o meno è una sottigliezza che non ha molto senso all´ interno di una visione che è anche la visione popolare, la visione spontanea».La performance organizzata a giugno dall´associazione gay "Carni scelte" nella sede del quartiere San Vitale, suscitò lo sdegno della Curia e le critiche del sindaco Sergio Cofferati. Un vespaio di polemiche talmente aspre che alla fine la rassegna con quel titolo infelicissimo fu annullata, nulla venne mostrato al pubblico. Garagnani presentò un esposto in Procura per vilipendio. Ma la questione non si chiuse. Anzi. Come prevedibile, innescò nuovi pesantissimi conflitti, giorni di botta e risposta, questa volta tra Curia e piazza Trento e Trieste, quando Di Nicola chiese l´archiviazione della querela e inviò gli atti relativi alla vicenda al Prefetto. Tutto in base ad un ragionamento giuridico (con un occhio al Vaticano): la querela di Garagnani ipotizzava il vilipendio, previsto dall´articolo 403 del codice penale ("Offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persona"). Dopo aver deciso però che non c´era stata offesa nè a persone (sacerdoti, ministri di culto o credenti durante un rito) nè a cose (statue, immagini o reliquie), si valutò se si poteva configurare la bestemmia (art. 724). Il procuratore concluse che per la cristianità, la Madonna non rientra nella divinità pur essendo destinataria della massima venerazione. «Lo ha stabilito il Concilio Vaticano II», disse Di Nicola. Per lui quindi, restava in ballo solo l´ipotesi di pubblicazione contraria alla pubblica decenza (art.725 cp). Si tratta in entrambi i casi di violazioni depenalizzate, e gli atti furono trasmessi alla Prefettura. La Prefettura chiese alla Questura di procedere nei confronti dei due organizzatori della mostra.